Art. 3.
(Patentino nautico a punti).

      1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti.
      2. Con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.
      3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.